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<title>Latest Professionisti Articles</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/</link>
<description>Articles at Article Marketing By Cionfs</description>
<language>en-us</language>
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<title>Convenzioni forze armate</title>
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<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:35:14 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Per gli appartenenti alle forze armate sono previste convenzioni in campo assicurativo, che permettono loro di usufruire di vantaggiose riduzioni per quanto riguarda le polizze.<br />Assiproject fornisce tali servizi assicurativi specifici per le forze armate, con tariffe privilegiate e condizioni particolari, idonee a rispondere alle loro esigenze.<br />Le convenzioni prevedono offerte esclusive, con sconti personalizzabili, corredati di  garanzie tali da coprire sia la vita lavorativa che privata dei soggetti appartenenti alle forze armate.  <br />Nello specifico, Assiproject, va ad esaminare quelle che sono le esigenze assicurative, costruendo prodotti su misura per la clientela delle forze armate, andando a ricoprire le aree della previdenza integrativa, della salute con la fornitura di polizze sanitarie e infortuni, l'area del risparmio tramite la realizzazione di piani di accumulo e della protezione del patrimonio, fornendo polizze per abitazioni, uffici ed esercizi commerciali.<br />I collaboratori Assiproject, sono altamente qualificati, dinamici e competenti e mettono a disposizione la loro professionalit&#195;&#160; anche per consulenze presso il cliente su appuntamento.<br />Inoltre, per grandi agglomerati come caserme e ministeri che usufruiscono di tali convenzioni, &#195;&#168; Assiproject a recarsi in prima persona dal cliente, anche semplicemente per i pagamenti. <br /><br />http://www.assiproject.net/ ]]></description>
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<title>Consulenza per costituire e gestire associazioni, onlus, associazioni sportive e  enti no profit</title>
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<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:31:11 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Vi segnalo il mio servizio di consulenza legale, on line, per costituire e gestire associazioni, onlus, associazioni sportive, comitati e altri enti no profit.<br />Il sito di riferimento &#195;&#168;: www.associazioni.avvocatoferrante.it/<br />Nel sito potrete trovare molti articoli, con spiegazioni dettagliate su come aprire enti no profit, come gestirli, le possibili attivit&#195;&#160;, il regolamento interno, le norme tributarie ecc...........<br />Inoltre, il sito offre una consulenza per aprire e imparare a gestire una associazione, onlus o associazione sportiva in breve tempo. La consulenza viene fornita, ad un costo vantaggioso, tramite mail, documenti allegati e consulti telefonici. <br />Nel sito potrete trovare i miei recapiti personali, in modo da avere un contatto diretto con un avvocato esperto in materia, cos&#195;&#172; da ottenere un servizio comunque personale e dedicato. <br />Inoltre rispondo anche a domande e quesiti via mail.<br />avv. Nicola Ferrante ]]></description>
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<title>ICI &#226;&#8364;&#8220; SI AVVICINA LA SCADENZA</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/economia-e-lavoro/professionisti/ici-a%80-si-avvicina-la-scadenza.html</link>
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<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:26:56 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Il prossimo 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata Ici 2010. I termini e le modalit&#195;&#160; di calcolo dell&#226;&#8364;&#8482;imposta non sono variate rispetto allo scorso anno.<br />Sono obbligati al pagamento i proprietari e i soggetti titolari di un diritto reale di godimento su un fabbricato. Esaminiamo ora alcuni casi per verificare chi &#195;&#168; tenuto al pagamento dell&#226;&#8364;&#8482;imposta.<br />&#226;&#8364;&#162;	Leasing.<br />Il pagamento &#195;&#168; dovuto da parte del locatario<br />&#226;&#8364;&#162;	Nudo proprietario<br />Il pagamento &#195;&#168; a carico dell&#226;&#8364;&#8482;usufruttuario<br />&#226;&#8364;&#162;	Successione.<br />Il fabbricato in questione si considera di pertinenza del coniuge superstite, che vanta un diritto di abitazione. Quindi sar&#195;&#160; soggetta all&#226;&#8364;&#8482;Ici fermo restando i casi di esenzione<br />ESENZIONE<br />Dal 2008 le abitazioni principali sono esentate dal pagamento dell&#226;&#8364;&#8482;Ici. Precisiamo che per abitazione principale s&#226;&#8364;&#8482;intende l&#226;&#8364;&#8482;unit&#195;&#160; dove il contribuente ha la residenza anagrafica. Invece per le categorie di fabbricati A1, A8 e A9 non sono previste esenzioni. Beneficiano dell&#226;&#8364;&#8482;esenzione anche le pertinenze (box, cantine, etc)<br />CALCOLO IMPOSTA<br />Il valore imponibile dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti che nel caso delle unit&#195;&#160; abitative &#195;&#168; 100. Inoltre sono assoggettate all&#226;&#8364;&#8482;imposta anche le aree fabbricabili esistenti al 1&#194;&#176; gennaio 2010. In questi casi &#195;&#168; necessario per&#195;&#178; rivolgersi al proprio comune per verificare le modalit&#195;&#160; di pagamento.<br />REGOLE DI PAGAMENTO<br />La prima rata dev&#226;&#8364;&#8482;essere calcolata sul periodo di possesso verificatosi nel primo semestre del 2010. All&#226;&#8364;&#8482;imponibile calcolato si devono applicare poi le aliquote e le detrazioni deliberate dal proprio comune. Per questo motivo &#195;&#168; sempre consigliabile consultare il proprio comune di residenza. Inoltre &#195;&#168; possibile versare anche l&#226;&#8364;&#8482;intero importo in un&#226;&#8364;&#8482;unica soluzione<br />MODALITA&#226;&#8364;&#8482; DI VERSAMENTO<br />L&#226;&#8364;&#8482;Ici pu&#195;&#178; essere pagata tramite:<br />&#226;&#8364;&#162;	modello F24;<br />&#226;&#8364;&#162;	bollettino postale.<br /> ]]></description>
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<title>PKR.com sceglie Zeus per gestire 50 milioni di visite al giorno.</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/economia-e-lavoro/professionisti/pkr.com-sceglie-zeus-per-gestire-50-milioni-di-visite-al-giorno.html</link>
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<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:07:26 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Zeus Technology sviluppa una soluzione software di Application Traffic Management (Application Delivery Controller) che permette alle aziende di creare, gestire e consegnare servizi online eccezionali in ambienti infrastrutturali Physical, Virtual  e Cloud.<br /><br />Zeus ha annunciato che PKR.com, azienda di giochi telematici che implementa un rivoluzionario concetto di poker online grafico in 3D, ha scelto di utilizzare il software Zeus Traffic Manager con un risparmio annuale di piu&#226;&#8364;&#8482; del 50% sui costi di banda.<br />Il software Zeus ha inoltre ridotto i rischi di possibili fermi del sito internet e, a causa delle imprevedibili abitudini dei giocatori online, PKR.com deve mantenere un costante livello di monitoraggio 24/7, come se dovesse gestire picchi di traffico continui.<br />&#226;&#8364;&#339;Gestiamo transazioni finanziarie e dobbiamo garantire sempre affidabilita&#226;&#8364;&#8482; e sicurezza. I nostri affari richiedono molta piu&#226;&#8364;&#8482; attenzione durante tutte le 24 ore del giorno rispetto a qualsiasi altro sito internet&#226;&#8364; ha spiegato Jeremy Longley, CTO di PKR.com.<br />PKR.com gestisce con il software Zeus anche la scalabilita&#226;&#8364;&#8482; in funzione della crescita del traffico di rete. Il sito di giochi online e&#226;&#8364;&#8482; stato avviato tre anni fa e durante il mese di marzo di quest&#226;&#8364;&#8482;anno ha gestito 1,61 miliardi di hits.<br />Inoltre, Longley ha dichiarato che soluzioni alternative di gestione del traffico applicativo erano basate su hardware e molto piu&#226;&#8364;&#8482; costose della soluzione software di Zeus. <a href="http://traffic-management-software.com/landing/">Zeus Traffic Manager</a> permette inoltre a PKR.com di ottimizzare l&#226;&#8364;&#8482;esperienza dei clienti quando fanno versamenti o prelievi dall&#226;&#8364;&#8482;area del proprio conto personale.<br /><br /><br />Per avere maggiori informazioni visita il sito http://traffic-management-software.com/landing/<br /><br /> <br /><br />A cura di:<br /><br />Christian Ciliberti<br />Marketing Nomesia<br />Via Cesalpino, 60<br />20128 Milano (MI)<br /><br /><br /> ]]></description>
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<title>Batterie per moto Roma by Start Batterie</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/economia-e-lavoro/professionisti/batterie-per-moto-roma-by-start-batterie.html</link>
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<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:59:22 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Start Batterie non &#195;&#168; sinonimo solo di esperienza, ma anche di seriet&#195;&#160; e professionalit&#195;&#160;. La storia di Start Batterie inizia nel 1965 a Roma. Con sede in Via Tuscolana 539, Start Batterie continua a scrivere il suo successo attraverso uno staff di operatori costantemente impegnato nel settore ricambi, assistenza accumulatori e batterie per ogni tipo di veicolo: dalle due alle quattro ruote. <br /><br />Fornire alla propria clientela una gamma di servizi completa e altamente specializzata &#195;&#168; la priorit&#195;&#160; di un'azienda che deve i risultati ottenuti esclusivamente alla qualit&#195;&#160; dei prodotti e della manodopera offerti. <br /><br />Oltre alle automobili, Start Batterie si prende cura di tutti gli amanti delle due ruote, coprendo un raggio di prodotti ampissimo e mettendo a disposizione batterie d'avviamento per l&#226;&#8364;&#8482;intero parco moto esistente sul pianeta.<br />Dalle affascinanti e rarissime moto d&#226;&#8364;&#8482;epoca per le quali Start Batterie dispone sia monoblocchi in ebanite che polipropilene, alle pi&#195;&#185; performanti moto e scooter, vantiamo di un'ampia scelta di accumulatori al Pb tradizionali ed ermetici. <br /><br />Per chi cerca a Roma un partner ideale in quanto ad affidabilit&#195;&#160;, costi vantaggiosi e batterie ed accumulatori per qualsiasi tipo di moto, Start batterie assicura di offrire accumulatori selezionati, commerciali e originali, in grado di garantire numerosi cicli d&#226;&#8364;&#8482;avviamento. <br /><br />Tutti coloro che si rivolgeranno a Start Batterie troveranno un centro altamente specializzato e funzionale, sempre a disposizione per ogni tipo di problema o  richiesta. Oltre ad effettuare, GRATUITAMENTE, il controllo dell'alternatore, gli assorbimenti a motore spento e lo smaltimento dell'accumulatore esausto, i tecnici di Start Batterie provvederanno ad aiutarvi nella scelta dell'accumulatore scelto per la propria moto e a suo successivo montaggio.<br />    <br />Tutti i centauri e i bikers di Roma, troveranno una vasta gamma di caricabatterie e mantenitori per aumentare le performance dell'accumulatore della propria moto tutto l'anno. ]]></description>
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<title>Gli stili che i fotografi adottano ai matrimoni</title>
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<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:47:48 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[ Tra i vari stili che utilizzano i fotografi durante i matrimoni, c'&#195;&#168; quello di stampo giornalistico. Il fotografo tender&#195;&#160; a immortalare vere e proprie scene di vita, cogliendo i particolari, evitando foto in posa statiche e prediligendo il movimento, l'imprevisto.<br />Mentre solitamente gli sposi devono dedicare un tot di tempo alle fotografie (con sommo disappunto degli invitati che a volte aspettano per ore l'arrivo degli sposi al rinfresco), in quest'altro caso il fotografo accompagner&#195;&#160; gli sposi durante tutta la cerimonia, cercando di cogliere gli attimi pi&#195;&#185; significativi, coinvolgendo gli ospiti, i parenti e qualsiasi altra cosa attiri l'attenzione. Potrete vedere allora scene simpatiche come un cane che mordicchia il velo della sposa, un bimbo addormentato sulle panche della chiesa, i nonni che danzano come se avessero ritrovato una nuova giovinezza.<br />Ovviamente un lavoro del genere ha un costo pi&#195;&#185; elevato rispetto ad un classico album di foto spersonalizzato, in quanto il <a href=http://blog.danieledelcastillo.com>fotografo matrimoni</a> deve dedicare pi&#195;&#185; tempo alla sua realizzazione. Io credo che ne valga la pena, e voi?<br /> ]]></description>
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<title>LA RIFORMA DEL TITOLO ESECUTIVO</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/economia-e-lavoro/professionisti/la-riforma-del-titolo-esecutivo.html</link>
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<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:36:23 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[ LA RIFORMA DEL TITOLO ESECUTIVO<br />LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE N. 80 DEL 14 MAGGIO 2005<br />La legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha modificato alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione, ed in particolare gli artt. 474 e 476 c.p.c.  in tema di titolo esecutivo.<br />Le modifiche apportate riguardano l&#226;&#8364;&#8482;estensione della qualit&#195;&#160; di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, finora pacificamente esclusa; l&#226;&#8364;&#8482;espressa previsione dell&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva degli atti ricevuti da notaio, quanto all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata per consegna o rilascio.<br />Altre modifiche riguardano l&#226;&#8364;&#8482;intervento nel processo di esecuzione e la distribuzione del ricavato ( artt. 499 e 510 c.p.c.).<br />In conseguenza di tali modifiche, una serie di convinzioni e principi consolidati, relativi alla materia dei titoli esecutivi stragiudiziali, vengono messi in discussione.<br />Ci si chiede, infatti, quale sia la ratio dell&#226;&#8364;&#8482;estensione dell&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva alle scritture private autenticate e se ci&#195;&#178; si ponga in linea di continuit&#195;&#160; con l&#226;&#8364;&#8482;ordinamento previgente, o se ne risulti in qualche modo alterato il quadro complessivo.<br />In particolare, oggetto della riforma &#195;&#168; stato l&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c.<br />Nel 1&#194;&#176; comma resta fermo il tradizionale principio secondo il quale l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata non pu&#195;&#178; aver luogo che in virt&#195;&#185; di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.<br />La prima novit&#195;&#160;  si rinviene al n. 1) dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474, comma 2&#194;&#176;, c.p.c., il quale ora stabilisce che sono titoli esecutivi &#226;&#8364;&#339;le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva&#226;&#8364;.<br />Altra modifica &#195;&#168; contenuta nel n. 2), che menziona tra i titoli esecutivi &#226;&#8364;&#339;le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute&#226;&#8364;.<br />Nell&#226;&#8364;&#8482;art. 474, n. 3, &#195;&#168; stato eliminato l&#226;&#8364;&#8482;inciso che limitava l&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva dell&#226;&#8364;&#8482;atto pubblico alle sole obbligazioni di pagamento di somme di denaro.<br />E&#226;&#8364;&#8482; stato aggiunto il comma 3&#194;&#176;, nel quale si legge che &#226;&#8364;&#339;l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu&#195;&#178; aver luogo che in virt&#195;&#185; dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma&#226;&#8364;.<br />Lo stesso comma stabilisce che, nel caso in cui il creditore vuole espropriare i beni del debitore in forza di una scrittura privata, il precetto deve contenere trascrizione integrale del titolo esecutivo.<br />Quindi gli interventi realizzati sull&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c., rispondono alla finalit&#195;&#160; di ampliare le ipotesi in cui &#195;&#168; possibile utilizzare il processo di esecuzione forzata senza aver preventivamente ottenuto l&#226;&#8364;&#8482;accertamento giurisdizionale del diritto da eseguirsi.<br />Un&#226;&#8364;&#8482;allargamento, dunque, dell&#226;&#8364;&#8482;ambito di utilizzazione dei titoli c.d. stragiudiziali, realizzato secondo una duplice direttiva: dilatando, cio&#195;&#168;, sia i confini della classe dei documenti che costituiscono titolo esecutivo e sia quelli inerenti ai tipi di esecuzione forzata, che sulla base di quei titoli &#195;&#168; possibile intraprendere.<br />Sotto il primo profilo, la novit&#195;&#160; &#195;&#168; costituita dall&#226;&#8364;&#8482;ingresso nell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. della scrittura privata, per il secondo, l&#226;&#8364;&#8482;aggiunta di un ulteriore comma alla disposizione porta a consentire che l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio venga praticata sulla base degli atti notarili. <br />Al presupposto secondo cui l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata in tanto pu&#195;&#178; mettersi in moto in quanto essa si fondi su accertamenti il pi&#195;&#185; approfondito e definitivo possibile circa l&#226;&#8364;&#8482;esistenza del diritto da eseguirsi in modo da scongiurare i rischi di un&#226;&#8364;&#8482;esecuzione ingiusta, si  contrappongono esigenze di economia processuale e di salvaguardia  dell&#226;&#8364;&#8482;interesse del creditore ad ottenere rapidamente la salvaguardia della propria pretesa.<br />La scelta del legislatore del 2005, volta ad allargare lo spazio di operativit&#195;&#160; dei titoli stragiudiziali si direbbe ispirata ad una maggiore valorizzazione di  questa ultima esigenza del creditore, perfettamente in linea con la sensibilit&#195;&#160; per l&#226;&#8364;&#8482;economia e la speditezza processuale che si &#195;&#168;, certamente, acuita negli ultimi anni.     <br /><br />LA NOZIONE GENERALE DI TITOLO ESECUTIVO ED IL PROBLEMA DEL FONDAMENTO UNITARIO DELL&#226;&#8364;&#8482;EFFICACIA ESECUTIVA<br />In via preliminare occorre evidenziare come il processo esecutivo serve a realizzare il diritto ad una prestazione che non ha trovato la sua fisiologica attuazione attraverso l&#226;&#8364;&#8482;adempimento dell&#226;&#8364;&#8482;obbligato.<br />Ma in esso non si discute dell&#226;&#8364;&#8482;esistenza e del modo di essere di quel diritto, essendo sufficiente per la sua celebrazione, l&#226;&#8364;&#8482;esistenza del titolo esecutivo.<br />Colui che pu&#195;&#178; vantare il possesso di uno di quegli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva pu&#195;&#178; pretendere dall&#226;&#8364;&#8482;organo esecutivo il compimento degli atti esecutivi.<br />Il titolo esecutivo &#195;&#168; ci&#195;&#178; che ha permesso all&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva di astrarsi dal credito.<br />Esso storicamente ha rappresentato un punto di mediazione tra esigenza di certezza intorno al credito da eseguire ed esigenze di celerit&#195;&#160; in ordine alla sua attuazione, ed oggi &#195;&#168; condizione necessaria e sufficiente per poter procedere ad esecuzione forzata.<br />In altri termini, il titolo esecutivo &#195;&#168; la fattispecie costitutiva dell&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva, ossia del diritto processuale verso lo Stato al compimento degli atti esecutivi.<br />Con esso si &#195;&#168; giunti a separare l&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; esecutiva dall&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; dichiarativa.<br />Ci&#195;&#178; premesso &#195;&#168; necessario sottoporre ad analisi la nozione generale di titolo esecutivo, al fine di verificare se sotto tale etichetta, sia individuabile un unico istituto giuridico, caratterizzato da un fondamento e da una disciplina unitari; ovvero se vi sia un&#226;&#8364;&#8482;irriducibile diversit&#195;&#160; tra le diverse categorie di titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali.<br />Occorre premettere, che l&#226;&#8364;&#8482;attuale disciplina del titolo esecutivo &#195;&#168; il risultato di progressive stratificazioni, e di un&#226;&#8364;&#8482;evoluzione storica che conosceva, in origine, solo il titolo esecutivo di formazione giudiziale, come l&#226;&#8364;&#8482;unico che, in quanto assistito dalla forza coercitiva dello Stato, era in grado di determinare l&#226;&#8364;&#8482;assoggettamento dei beni del debitore all&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva promossa da un privato.<br />In tale ottica, solo un atto proveniente da una pubblica autorit&#195;&#160; poteva avere la &#226;&#8364;&#339;forza&#226;&#8364; necessaria per sacrificare il diritto di propriet&#195;&#160;, la cui sacralit&#195;&#160; ed inviolabilit&#195;&#160; erano ben pi&#195;&#185; pregnanti rispetto ai tempi successivi.<br />Per certi aspetti, quindi, l&#226;&#8364;&#8482;estensione dell&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva agli atti &#226;&#8364;&#339;ricevuti&#226;&#8364; da notaio si poneva in linea di continuit&#195;&#160; con tale principio, essendo il notaio un pubblico ufficiale, delegatario di pubblici poteri, anzi, indagini storiche hanno dimostrato, che l&#226;&#8364;&#8482;origine dell&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva degli atti notarili, nasce da una &#226;&#8364;&#339;finzione&#226;&#8364; di equivalenza della confessio effettuata dalla parte dinanzi al notaio alla confessione e quindi all&#226;&#8364;&#8482;accertamento operato in giudizio.<br />E&#226;&#8364;&#8482; evidente che, muovendosi in un contesto normativo come quello sopra delineato, la scrittura privata, ancorch&#195;&#169; autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale, non avrebbe alcuna possibilit&#195;&#160; di essere annoverata tra i titoli esecutivi, difettando in essa l&#226;&#8364;&#8482;autenticit&#195;&#160; in ordine al contenuto, ma soprattutto la provenienza da una pubblica autorit&#195;&#160;.<br />Ma il contesto normativo, non &#195;&#168; pi&#195;&#185; da tempo, quello sopra descritto.<br />Gi&#195;&#160; con il codice di commercio del 1882, infatti, era stata attribuita efficacia esecutiva alle cambiali e titoli di credito equiparati, la novit&#195;&#160; era motivata dall&#226;&#8364;&#8482;evidente intento di agevolare  commerci, e quindi, di istituire uno strumento di facile utilizzo, appunto la cambiale, al fine di assicurare al creditore il pronto soddisfacimento del proprio credito.<br />La novit&#195;&#160; venne recepita nel codice di procedura civile del 1940, il cui art. 474, al n. 2, contempla espressamente &#226;&#8364;&#339;le cambiali, nonch&#195;&#169; gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia&#226;&#8364;.   <br />Si poneva, pertanto, alla dottrina il problema di giustificare il fondamento unitario dell&#226;&#8364;&#8482;esecutivit&#195;&#160; di titoli cos&#195;&#172; eterogenei, essendo evidente la differenza, sotto il profilo della certezza del diritto soggettivo per il quale si agisce esecutivamente, tra una sentenza passata in giudicato e una cambiale.<br />Del resto, tale eterogeneit&#195;&#160; era gi&#195;&#160; presente anche in rapporto agli altri titoli esecutivi: basti pensare al differente livello di certezza esistente in una sentenza passata in giudicato, rispetto ad una sentenza non definitiva e quindi suscettibile di riforma o di annullamento, ma tuttavia provvisoriamente esecutiva; o rispetto ad un atto pubblico notarile, che certamente richiede per la sua formazione un&#226;&#8364;&#8482;approfondita indagine della volont&#195;&#160; delle parti ad opera del notaio, ma che, altrettanto, non &#195;&#168; immune da contestazioni in ordine alla validit&#195;&#160; o all&#226;&#8364;&#8482;efficacia del negozio in esso contenuto.<br />Senza parlare del valore relativo che la suddetta certezza comunque assume, anche rispetto ad una sentenza passata in giudicato, suscettibile di impugnazioni straordinarie, ed in genere rispetto a qualsiasi titolo esecutivo, che pu&#195;&#178; rilevarsi inefficace per circostanze successive alla sua formazione (in conseguenza, ad esempio, del pagamento effettuato dal debitore).<br />Inutilmente, la dottrina ha tentato di rinvenire il fondamento comune di tutti i titoli esecutivi.<br />Cos&#195;&#172; taluno ha ravvisato il minimo comune denominatore, nell&#226;&#8364;&#8482; &#226;&#8364;&#339;atto giuridico&#226;&#8364; contenuto nel documento, espressivo di una &#226;&#8364;&#339;volont&#195;&#160; sanzionatoria dello Stato&#226;&#8364;, in contrario si &#195;&#168; sostenuta l&#226;&#8364;&#8482;impossibilit&#195;&#160; di accomunare sotto questo profilo realt&#195;&#160; eterogenee come la sentenza, l&#226;&#8364;&#8482;atto notarile e la cambiale.<br />Altri, ancora, ha identificato l&#226;&#8364;&#8482;elemento comune a tutti i titoli esecutivi nella presenza di un &#226;&#8364;&#339;accertamento&#226;&#8364;, senza considerare che, in realt&#195;&#160;, ravvisare un accertamento nel negozio cambiario, appare una forzatura se non una finzione interpretativa.<br />La verit&#195;&#160; appare, invero, pi&#195;&#185; semplice: i titoli esecutivi disciplinati dall&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. e dalle altre disposizioni del c.p.c., nonch&#195;&#169; dalla legislazione speciale, sono entit&#195;&#160; assolutamente eterogenee, e non riconducibili ad un fondamento unitario.<br />A riguardo &#195;&#168; necessario considerare, come la sentenza passata in giudicato, rappresenta il livello massimo di certezza che l&#226;&#8364;&#8482;ordinamento giuridico pu&#195;&#178; attribuire al diritto soggettivo che con essa viene accertato o costituito, o rispetto al cui adempimento viene pronunciata la condanna, al contrario, la sentenza non definitiva &#195;&#168; suscettibile di provocare una &#226;&#8364;&#339;esecuzione ingiusta&#226;&#8364;, nella misura in cui il provvedimento venga successivamente riformato o annullato.<br />Ancora, &#195;&#168; da evidenziare come l&#226;&#8364;&#8482;atto notarile, grazie all&#226;&#8364;&#8482;indagine della volont&#195;&#160; operata dal notaio ed al controllo di legalit&#195;&#160;, assicura un elevato grado di certezza alla dichiarazione negoziale in esso documentata, che, per ovvie ragioni, &#195;&#168; inferiore a quello di qualsiasi sentenza.<br />Nella cambiale, nell&#226;&#8364;&#8482;assegno e negli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, allorch&#195;&#169; ricorrono i requisiti di forma prescritti dalla legge, l&#226;&#8364;&#8482;elemento della &#226;&#8364;&#339;certezza&#226;&#8364; consiste nell&#226;&#8364;&#8482;astrattezza dell&#226;&#8364;&#8482;obbligazione cartolare, e quindi nell&#226;&#8364;&#8482;inopponibilit&#195;&#160; al portatore del titolo delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti, e soprattutto non si ha alcuna certezza che la sottoscrizione apposta al titolo sia quella del soggetto che ivi figura come obbligato al pagamento.<br />Da ultimo, la scrittura privata autenticata ha l&#226;&#8364;&#8482;intrinseca certezza della provenienza da colui che ne risulta autore, ed inoltre il controllo di legalit&#195;&#160; effettuato dal notaio, assicura circa l&#226;&#8364;&#8482;inesistenza di cause di nullit&#195;&#160;, tuttavia la mancanza dell&#226;&#8364;&#8482;indagine della volont&#195;&#160; della parte operata dal notaio, comporta la possibile sussistenza di vizi della volont&#195;&#160;, o di divergenza tra volont&#195;&#160; e dichiarazione, che sotto tale profilo attribuiscono alla scrittura privata autenticata un valore, in termini di certezza, inferiore non solo all&#226;&#8364;&#8482;atto pubblico ma addirittura alla cambiale.<br />Un panorama, insomma, estremamente variegato, a fronte del quale, non pu&#195;&#178; che condividersi la conclusione secondo la quale l&#226;&#8364;&#8482;individuazione di un fondamento comune ai diversi titoli esecutivi appare una chimera, impossibile da raggiungere; e che alla locuzione titolo esecutivo sono ricollegate, in realt&#195;&#160;, una pluralit&#195;&#160; di discipline.<br />Il minimo comune denominatore di tutte le fattispecie esaminate &#195;&#168; rappresentato soltanto da &#226;&#8364;&#339;un certo grado di certezza in ordine al sorgere del credito&#226;&#8364;, ossia un fumus boni iuris, pi&#195;&#185; o meno accentuato, del diritto del creditore procedente, a fronte del quale il legislatore, discrezionalmente, attribuisce al creditore una posizione di &#226;&#8364;&#339;preminenza&#226;&#8364; rispetto al debitore, consentendogli di attivare l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata sui beni di quest&#226;&#8364;&#8482;ultimo.<br />Non si tratta, per&#195;&#178;, di una preminenza &#226;&#8364;&#339;assoluta&#226;&#8364;, posto che il debitore ha a sua disposizione lo strumento dell&#226;&#8364;&#8482;opposizione all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione, con il quale pu&#195;&#178; paralizzare l&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva ingiusta.<br />Infatti l&#226;&#8364;&#8482;opposizione all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione rappresenta la vera &#226;&#8364;&#339;camera di compensazione&#226;&#8364;  delle differenze riscontrate tra i diversi titoli esecutivi.             <br />Perch&#195;&#169;, &#195;&#168; evidente, le eccezioni opponibili dal debitore in sede di opposizione saranno tanto pi&#195;&#185; numerose, tanto pi&#195;&#185; suscettibili di essere accolte quanto minore sar&#195;&#160; il grado di &#226;&#8364;&#339;certezza&#226;&#8364; del titolo esecutivo.<br />Ecco, quindi, che il sistema acquista una sua intrinseca razionalit&#195;&#160;, che giustifica l&#226;&#8364;&#8482;eterogeneit&#195;&#160; delle previsioni contenute nell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. e delle altre che contemplano ulteriori fattispecie di titoli esecutivi, giudiziali o stragiudiziali.<br />In conclusione, si pu&#195;&#178;, pertanto, ritenere che l&#226;&#8364;&#8482;attribuzione di efficacia esecutiva alle scritture private autenticate non pu&#195;&#178; essere tacciata di irragionevolezza rispetto al quadro normativo preesistente, che gi&#195;&#160; conosceva un coacervo eterogeneo di titoli esecutivi.<br />Il che non toglie, peraltro, che possa trattarsi di una scelta inopportuna per diverse ragioni.<br />In primo luogo, tenuto conto che il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati) esclude l&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva a titoli che non provengano da una pubblica autorit&#195;&#160;, pone il problema dell&#226;&#8364;&#8482;opportunit&#195;&#160; di una scelta normativa che, in ambito nazionale, estende anche alla scrittura privata autenticata l&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva: con la conseguenza che un determinato soggetto, il cui credito risulti da scrittura privata autenticata in Italia, potr&#195;&#160; agire esecutivamente nel territorio della Repubblica, ma non potr&#195;&#160; avvalersi di tale titolo al fine di agire esecutivamente negli altri stati dell&#226;&#8364;&#8482;Unione Europea, questa in tempi di &#226;&#8364;&#339;globalizzazione&#226;&#8364; non appare una scelta appropriata.<br />In secondo luogo, non pu&#195;&#178; tacersi il pericolo della sottoscrizione della scrittura privata, la cui autenticazione non implica l&#226;&#8364;&#8482;indagine della volont&#195;&#160; del sottoscrittore ad opera del notaio; ponderazione che si ritiene, invece, assicurata nel caso di sottoscrizioni di cambiali o assegni, il cui formalismo viene dalla dottrina associato dalla &#226;&#8364;&#339;gravit&#195;&#160;&#226;&#8364; dell&#226;&#8364;&#8482;impegno assunto con la sottoscrizione medesima.<br />Al di fuori del fenomeno cartolare, ogni qual volta il legislatore ha inteso assicurare la ponderazione della volont&#195;&#160; della parte ha richiesto la forma dell&#226;&#8364;&#8482;atto pubblico, ad esempio per le donazioni o per le convenzioni matrimoniali.<br />Probabilmente il legislatore ha inteso, con la modifica di cui si discorre, ampliare il novero dei titoli esecutivi a fronte delle nuove disposizioni che limitano la facolt&#195;&#160; di intervento, nel processo di esecuzione, ai soli creditori muniti di titolo esecutivo; consentendo s&#195;&#172; l&#226;&#8364;&#8482;intervento dei creditori che, pur non muniti di titolo esecutivo, al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o diritto di pegno; ma impedendo che, in sede di riparto, a questi ultimi venga immediatamente distribuito l&#226;&#8364;&#8482;importo ad essi dovuto, che viene accantonato in attesa della formazione, a loro favore, di un titolo esecutivo. <br /><br />I TITOLI ESECUTIVI CHE CONSENTONO DI PROMUOVERE L&#226;&#8364;&#8482;ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO<br />In seguito alla riforma introdotta dalla legge n. 80/2005, &#195;&#168; stato innovato l&#226;&#8364;&#8482;art 474 c.p.c., l&#226;&#8364;&#8482;esame della disposizione prende le mosse dalla modifica al n&#194;&#176; 1 del comma 1&#194;&#176;.<br />Come &#195;&#168; noto, tradizionalmente si distinguono titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali, e fino ad oggi, questa netta distinzione era confermata dall&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. <br />Secondo dottrina e giurisprudenza concordi, i primi erano indicati nel n. 1 come &#226;&#8364;&#339;le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva&#226;&#8364;.<br />I titoli stragiudiziali erano, invece, quelli elencati nei nn. 2 e 3 dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c.<br />Per quanto interessa in questa sede, va ricordato che, secondo il corrente orientamento di dottrina e giurisprudenza, l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio poteva aver luogo soltanto in forza di titoli giudiziali.<br />Inoltre, si riteneva che fossero titoli idonei per l&#226;&#8364;&#8482;espropriazione forzata sia titoli esecutivi giudiziali che quelli stragiudiziali; invece per le altre forme  di esecuzione unici titoli idonei erano quelli giudiziali: sentenze ed altri provvedimenti del giudice ai quali la legge conferisce efficacia esecutiva.<br />In seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005, nel n. 1) dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. non vengono richiamati i soli titoli giudiziali, ma anche &#226;&#8364;&#339;gli altri atti  ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva&#226;&#8364;.<br />Sono esclusi da questo richiamo i soli titoli esecutivi che vengono menzionati dai nn. 2) e 3) dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c.<br />La modifica va letta insieme al nuovo comma 3&#194;&#176; dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474, c.p.c., che consente di procedere ad esecuzione forzata per consegna o rilascio &#226;&#8364;&#339;in virt&#195;&#185; dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma&#226;&#8364;: dalla lettura congiunta di queste innovazioni si desume che &#226;&#8364;&#339;gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva&#226;&#8364; costituiscono titoli esecutivi anche per l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio.<br />L&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva di questi atti deve comunque essere espressamente sancita da altre disposizioni di legge: da questo punto di vista, non sembra che la disposizione abbia innovato nulla, in quanto questa modifica all&#226;&#8364;&#8482;art. 474, n. 1 c.p.c. non ha introdotto nuovi titoli esecutivi.<br />Al fine di individuare questi atti &#195;&#168; necessario restringere l&#226;&#8364;&#8482;ambito e si possono agevolmente escludere i provvedimenti del giudice.<br />Si tratta, pertanto, di atti di formazione negoziale o convenzionale.<br />Sul punto &#195;&#168; stato osservato che verosimilmente l&#226;&#8364;&#8482;innovazione &#195;&#168; diretta ad attribuire efficacia esecutiva al verbale di conciliazione giudiziale anche per l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio.<br />Tuttavia, la disposizione ha portata pi&#195;&#185; ampia e trova applicazione anche per tutti gli altri titoli stragiudiziali, diversi da quelli richiamati espressamente dal n. 2 e dal n. 3 dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c.<br />Prima della riforma  del 2005 si discuteva se i verbali di conciliazione, che contengono accordi che le parti raggiungono con l&#226;&#8364;&#8482;intervento o comunque alla presenza del giudice, ai quali la legge  attribuisce espressamente la qualit&#195;&#160; di titoli esecutivi, dovessero essere ritenuti giudiziali in quanto formati appunto alla presenza e sotto il controllo del giudice.<br />A favore della natura di titolo stragiudiziale, vi era l&#226;&#8364;&#8482;argomento che questi verbali non producono alcun effetto di sovrana attuazione dell&#226;&#8364;&#8482;ordinamento, ma da un lato si esauriscono nella mera cooperazione ad atti di diritto privato e dall&#226;&#8364;&#8482;altro, consistono in documentazioni di detti atti privati, che nulla hanno di diverso da quelle del notaio o di altri pubblici ufficiali.<br />Ma, il nuovo testo del n. 1 dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c. oggi equipara gli &#226;&#8364;&#339;altri atti&#226;&#8364; alle sentenze e ai provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, con ci&#195;&#178; mostrando di considerare i verbali di conciliazione quali titoli esecutivi giudiziali.<br />La qualit&#195;&#160; di titolo giudiziale va, dunque, riconosciuta non soltanto ai verbali di conciliazione che si formano davanti al giudice, ma anche a quelli che si formano davanti a organi diversi dal giudice, per i quali ultimi l&#226;&#8364;&#8482;esecutoriet&#195;&#160; &#195;&#168; attribuita dal tribunale all&#226;&#8364;&#8482;esito di una verifica di semplice regolarit&#195;&#160; formale.<br />In caso di conciliazione stragiudiziale, il relativo verbale si forma davanti ad organo diverso dal giudice senza che alcun giudizio risulti pendente.<br />In passato, almeno di norma, questi verbali non erano in grado di acquisire la qualit&#195;&#160; di titolo esecutivo, tuttavia la legge, pu&#195;&#178; prevedere che l&#226;&#8364;&#8482;esecutoriet&#195;&#160; sia conferita dal tribunale all&#226;&#8364;&#8482;esito di apposito procedimento nel quale il giudice verifica la regolarit&#195;&#160; formale del verbale.<br />Si pensi, per le controversie di lavoro privato, al processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio della commissione di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 410 c.p.c., che viene depositato a cura delle parti o dell&#226;&#8364;&#8482;ufficio nella cancelleria del tribunale e dichiarato esecutivo dal giudice con decreto, su istanza della parte interessata, previo accertamento della regolarit&#195;&#160; formale del verbale di conciliazione.<br />Per i titoli giudiziali diversi dalle sentenze, l&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c., richiede che la legge attribuisca espressamente al provvedimento la qualit&#195;&#160; di titolo esecutivo, rinviando alle innumerevoli ipotesi, in cui non soltanto il codice di rito, ma anche il codice civile e le leggi speciali contengono quella espressa attribuzione di esecutoriet&#195;&#160;.<br />Si &#195;&#168; posto, peraltro, il problema se questa attribuzione, non essendo espressa, possa comunque ricavarsi dal sistema o comunque dalla natura &#226;&#8364;&#339;intrinseca&#226;&#8364; esecutiva del provvedimento.<br />In realt&#195;&#160; la formula dell&#226;&#8364;&#8482;attribuzione non &#195;&#168; predefinita dalla legge, in quanto, l&#226;&#8364;&#8482;art. 474, n. 1,  c.p.c., parla di provvedimenti e di altri atti ai quali la legge &#226;&#8364;&#339;attribuisce espressamente efficacia esecutiva&#226;&#8364;.<br />La  formula pu&#195;&#178;, dunque, variare, ma ci&#195;&#178; che conta &#195;&#168; che, dalla norma, emerga o si possa chiaramente desumere la volont&#195;&#160; della legge di considerare il provvedimento quale titolo esecutivo e di attribuire allo stesso i relativi effetti.      <br /><br />L&#226;&#8364;&#8482;ATTO NOTARILE E L&#226;&#8364;&#8482;ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO<br />La legge n. 80/2005, nel modificare l&#226;&#8364;&#8482;art. 474 c.p.c., ha introdotto un nuovo secondo comma, ai sensi del quale &#226;&#8364;l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu&#195;&#178; aver luogo che in virt&#195;&#185; dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma&#226;&#8364;.<br />L&#226;&#8364;&#8482;inserimento tra i titoli esecutivi dell&#226;&#8364;&#8482;atto pubblico e della scrittura privata autenticata costituisce una rilevante novit&#195;&#160; rispetto al passato.<br />In precedenza, infatti, i titoli di formazione notarile erano idonei a fondare esclusivamente l&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva &#226;&#8364;&#339;relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute&#226;&#8364;.<br />Si escludeva, invece, per ragioni diverse, l&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva quando erano coinvolte obbligazioni di fare, di non fare, di consegnare, nonch&#195;&#169; per l&#226;&#8364;&#8482;azione di rilascio.<br />Quanto alle obbligazioni di fare e di non fare, a norma dell&#226;&#8364;&#8482;art. 612 c.p.c. l&#226;&#8364;&#8482;unico titolo idoneo a fondare la relativa esecuzione in forma specifica &#195;&#168; rappresentato dalla sentenza di condanna.<br />Tale limitazione trae il proprio fondamento da ragioni di ordine garantistico, riassumibili nella necessit&#195;&#160; di un provvedimento giudiziale al fine di accertare la coercibilit&#195;&#160;, e la fungibilit&#195;&#160; dell&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di cui si chiede l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione in forma specifica; nonch&#195;&#169; nel fine di assicurare, tramite il contraddittorio nel processo, un&#226;&#8364;&#8482;adeguata tutela al debitore a garanzia della sua libert&#195;&#160; personale, che quando sono in gioco obblighi di fare o di non fare potrebbe essere altrimenti indebitamente coartata.<br />Relativamente all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione specifica degli obblighi di non fare, oltre alle ragioni sopra evidenziate, &#195;&#168; da considerare l&#226;&#8364;&#8482;art. 2933 c.c., il cui 1&#194;&#176; comma prevede la possibile distruzione, a spese dell&#226;&#8364;&#8482;obbligato, di ci&#195;&#178; che &#195;&#168; stato fatto in violazione dell&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di non fare, mentre, al 2&#194;&#176; comma dispone che non pu&#195;&#178; essere ordinata la distruzione della cosa se ci&#195;&#178; risulta di pregiudizio all&#226;&#8364;&#8482;economia nazionale.<br />Ricorrono, insomma, ragioni di ordine pubblico, che precludono all&#226;&#8364;&#8482;autonomia privata la creazione di titoli esecutivi a fronte di obbligazioni di fare o di non fare; ragioni che anche la recente riforma ha tenuto presenti, visto che nessuna innovazione &#195;&#168; stata apportata sul punto.<br />Diversa &#195;&#168; la questione dell&#226;&#8364;&#8482;esecuzione in forma specifica degli obblighi di consegna e rilascio, in relazione ai quali il legislatore ha espressamente contemplato l&#226;&#8364;&#8482;efficacia esecutiva degli atti pubblici.<br />L&#226;&#8364;&#8482;art. 2930 c.c. consente l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata dei suddetti obblighi se hanno ad oggetto la consegna di una cosa determinata mobile o immobile.<br />Da ci&#195;&#178; deriva una prima limitazione, posta in evidenza dalla dottrina che ha escluso l&#226;&#8364;&#8482;eseguibilit&#195;&#160; in forma specifica dell&#226;&#8364;&#8482;obbligo di consegna di un genus.     <br /> Mentre &#195;&#168; pacificamente ricompressa nella tutela l&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di consegnare una massa di cose, gi&#195;&#160; individuate e determinate, comprese, pertanto, le universalit&#195;&#160; di beni.<br />Pu&#195;&#178; trattarsi sia di un obbligo connesso ad un diritto assoluto, come quelli scaturenti dall&#226;&#8364;&#8482;esercizio di azioni possessorie o petitorie, che hanno quindi alla base situazioni giuridiche reali come la propriet&#195;&#160;, i diritti reali di godimento, il possesso; sia di obbligazioni di consegna o rilascio scaturenti da un contratto a fronte di diritti relativi.<br />A mero livello esemplificativo, si possono immaginare obblighi di consegna discendenti da contratti di compravendita, da contratti di locazione, o di affitto, comodato o deposito. <br />Detti obblighi di consegna possono essere espressamente previsti dal contratto, o comunque desumersi con certezza dal contesto complessivo dell&#226;&#8364;&#8482;atto, pu&#195;&#178; trattarsi anche un atto unilaterale di riconoscimento del debito di consegna o rilascio, coerentemente con quanto comunemente ammesso a proposito delle obbligazioni di somme di denaro.<br />Si pu&#195;&#178; quindi immaginare che numerosi contratti, che per prassi finora costante non erano stipulati in forma autentica in quanto non necessitanti di tale veste, per non essere soggetti a pubblicit&#195;&#160; legale, potranno essere in futuro rivestiti della forma notarile proprio al fine di assicurare un titolo esecutivo ai fini della consegna o del rilascio.<br />Conseguentemente, al fine di realizzare le finalit&#195;&#160; perseguite dalle parti, la tecnica di redazione dei suddetti contratti dovr&#195;&#160; essere il pi&#195;&#185; possibile puntuale, evidenziando espressamente gli obblighi di consegna, riconsegna, restituzione, al fine di fondare sul titolo contrattuale l&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva.<br />Il titolo negoziale in forma notarile, dovr&#195;&#160; poi prevedere il termine della consegna o del rilascio: tale previsione comporter&#195;&#160;, ai sensi dell&#226;&#8364;&#8482;art. 605 comma 2, c.p.c., che il precetto dovr&#195;&#160; fare riferimento a detto termine.<br />Il medesimo titolo dovr&#195;&#160; poi indicare, oltre alla descrizione della cosa determinata da consegnare o rilasciare, il creditore ed il debitore dell&#226;&#8364;&#8482;obbligo di consegna.<br />Inoltre, perch&#195;&#169; possa scattare la nuova previsione dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474, comma 2, c.p.c., &#195;&#168; necessario che l&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di consegna o rilascio abbia ad oggetto una cosa gi&#195;&#160; esistente.<br />Nella misura in cui si tratti di un oggetto non ancora esistente in rerum natura, perch&#195;&#169; lo stesso dovr&#195;&#160; venire ad esistenza in futuro, l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione in forma specifica non &#195;&#168; evidentemente possibile fin quando il bene non sia venuto ad esistenza.<br />Ci&#195;&#178; vale anche nell&#226;&#8364;&#8482;ipotesi in cui la cosa debba essere realizzata da un soggetto obbligato,si pensi alla compravendita di edificio da costruire, in cui vi &#195;&#168; un&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di fare in capo al venditore, preliminare e prodromica rispetto all&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di consegna dell&#226;&#8364;&#8482;opus perfectum.<br />In tal caso l&#226;&#8364;&#8482;atto notarile non potr&#195;&#160; fondare, quale titolo esecutivo, l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione in forma specifica dell&#226;&#8364;&#8482;obbligo di fare, ma solo una volta venuto ad esistenza il bene, l&#226;&#8364;&#8482;obbligo di consegnare.<br />Ci&#195;&#178; in quanto l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione in forma specifica, non &#195;&#168; uno strumento diretto a soddisfare diritti di credito, ma mira a tutelare i diritti reali ovvero i diritti personali su beni determinati, consentendo al titolare di rimuovere gli ostacoli all&#226;&#8364;&#8482;esercizio del diritto, conseguentemente l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio, &#195;&#168; diretta a trasferire in favore dell&#226;&#8364;&#8482;avente diritto, la detenzione di cose esattamente individuate.<br />I REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA&#226;&#8364;&#8482; E ESIGIBILITA&#226;&#8364;&#8482; DEL DIRITTO<br />L&#226;&#8364;&#8482;art. 474, comma 1, c.p.c., dispone che l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata non pu&#195;&#178; aver luogo che in virt&#195;&#185; di un titolo esecutivo &#226;&#8364;&#339;per un diritto certo liquido ed esigibile&#226;&#8364;.<br />L&#226;&#8364;&#8482;interpretazione tradizionale di questa disposizione &#195;&#168; nel senso che i requisiti di certezza di liquidit&#195;&#160; ed esigibilit&#195;&#160; debbano afferire al titolo esecutivo.<br />Tuttavia, tale interpretazione va rivista alla luce delle modifiche apporatate dalla n. 80/2005.<br />A tal fine occorre rilevare che la recente riforma ha modificato gli artt. 499 e 510 c.p.c., che consentono ora solo ai creditori muniti di titolo esecutivo di intervenire all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione, e di partecipare immediatamente alla distribuzione del ricavato.<br />I creditori ipotecari sequestratari e pignoratizi possono intervenire, ma non possono promuovere atti del procedimento esecutivo, e le somme ad essi dovute non vengono loro distribuite, ma sono invece accantonate in attesa che il titolo esecutivo venga da essi conseguito.<br />Correlativamente, la riforma ha modificato gli artt. 525 e 563 c.p.c., eliminando ogni riferimento,per l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione immobiliare, alla possibilit&#195;&#160; di intervenire all&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per un credito sottoposto a termine o condizione.<br />Quest&#226;&#8364;&#8482;ultima modifica no preclude, evidentemente, l&#226;&#8364;&#8482;intervento dei creditori a termine o sotto condizione, in possesso di un titolo esecutivo: sarebbe assurdo ipotizzare una tale conseguenza, e precludere un intervento che &#195;&#168; consentito anche ai creditori privilegiati privi di titolo esecutivo, anche perch&#195;&#169; prima del momento della distribuzione del ricavato, il termine potrebbe essere scaduto e la condizione verificata.<br />Da quanto detto deriva che il requisito dell&#226;&#8364;&#8482; esigibilit&#195;&#160; del credito non deve sussistere affinch&#195;&#169; il titolo abbia efficacia esecutiva, ma solo al fine di consentire la partecipazione alla distribuzione del ricavato.<br />Il che consente, d&#226;&#8364;&#8482;altra parte, di ritenere che il titolo &#195;&#168; esecutivo pur in assenza del requisito dell&#226;&#8364;&#8482;esigibilit&#195;&#160;.<br />Analoghe considerazioni potrebbero effettuarsi in relazione al requisito della liquidit&#195;&#160;, che potrebbe mancare in alcuni casi temporaneamente, come nel caso della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, che deve essere seguita da un successivo provvedimento che liquidi i danni medesimi. <br />In questi casi, sembrerebbe iniquo precludere al creditore, munito del primo &#226;&#8364;&#339;spezzone&#226;&#8364; di titolo esecutivo, l&#226;&#8364;&#8482;intervento nel processo esecutivo.<br />Anche, la liquidit&#195;&#160; del credito, quindi, sembra costituire un requisito richiesto non ai fini del pignoramento o dell&#226;&#8364;&#8482;intervento, ma unicamente per la distribuzione del ricavato.<br />Ora, posto che l&#226;&#8364;&#8482;art. 474, comma 1, c.p.c., accomuna i tre requisiti della certezza, liquidit&#195;&#160; ed esigibilit&#195;&#160;, si potrebbe ipotizzare che tutti i detti requisiti debbano sussistere solo nel momento in cui si deve procedere alla distribuzione del ricavato, e non gi&#195;&#160; nel momento in cui inizia l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione.<br />Si tratta di questione nuova, che si pone solo a seguito delle profonde innovazioni recate dalla modifica degli artt. 499 e 510 c.p.c.; la soluzione proposta trova tra l&#226;&#8364;&#8482;altro, sostegno nel dato testuale dell&#226;&#8364;&#8482;art. 474, comma 1, c.p.c., che riferisce i requisiti suddetti al &#226;&#8364;&#339;diritto&#226;&#8364; affinch&#195;&#169; possa procedersi ad esecuzione forzata, non gi&#195;&#160; al titolo esecutivo.<br />In fondo, non esiste nessuna disposizione dalla quale possa espressamente desumersi che i tre requisiti suddetti debbano esistere sin dall&#226;&#8364;&#8482;inizio, e non sussiste nessuna apprezzabile ragione per sacrificare il diritto all&#226;&#8364;&#8482;intervento, ed in genere all&#226;&#8364;&#8482;esperimento dell&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva, in assenza dei suddetti requisiti del credito; mentre appare ragionevole subordinare la distribuzione del ricavato alla sopravvenuta esigibilit&#195;&#160; e liquidit&#195;&#160;, accantonando nel frattempo le somme dovute.  <br /><br />Avv.Roberta Di Stefano <a href="http://domiciliazione.legaleroma.com">servizi domiciliazione legale a Roma</a><br />Andolina, Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano, in Riv. esec. forz., 2006, 20.<br />A. Ronco, Commento art. 474 c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto S. Ciarloni, Torino, 2007.<br />G. Balena &#226;&#8364;&#8220; M. Bove, Le riforme pi&#195;&#185; recenti del processo civile<br />Vaccarella, Titolo esecutivo, processo e opposizioni, Torino, 1993.<br />G. Petrelli, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo, in Notariato, fasc. 5, 2005. <br />Liebman, La sentenza come titolo esecutivo, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1929.<br />C. Mandrioli, L&#226;&#8364;&#8482;azione esecutiva, Milano, 1955.<br />Vaccarella, Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali, in op. cit.<br />Proto Pisani, Appunti sull&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata, in Foro it. , 1994, V.<br />Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1998.<br />Massari, Titolo esecutivo, in  Nuovissimo Dig. It., XIX, Torino, 1973.<br />Monteleone, Diritto processuale civile, Padova, 2002.<br />Capponi, Note a prima lettura sul c.d. decretone competitivit&#195;&#160; in relazione a taluni aspetti concernenti l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata, sul sito www.judicium.it.<br />Oriani, Titolo esecutivo, opposizione, sospensione dell&#226;&#8364;&#8482;esecuzione, in Foro it., 2005, IV.<br />S. Ziino, Riforma del processo civile. Art. 474: Titolo esecutivo, in op. cit.<br />M. Acone, Titolo esecutivo, in Il processo civile di riforma in riforma, Milano, 2006, 3.<br />F. De Santis, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2007.<br />In tal senso, Cass. 13 gennaio 1997 n. 258, in Foro it., Rep. 1997. <br />Mazzamuto, L&#226;&#8364;&#8482;esecuzione forzata, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1998.<br />C. Mandrioli, L&#226;&#8364;&#8482;esecuzione per consegna o rilascio, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., VII, Torino, 1991. <br />Fausti, Copia escutiva e scrittura privata autenticata, in Federazione, 2005, l&#226;&#8364;&#8482;autore ricollega la ratio della nuova previsione al controllo notarile di legalit&#195;&#160; sulla scrittura privata autenticata.<br />Satta, Commentario al codice  di procedura civile, III, Milano, 1965. In tal senso, Cass. Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219.<br />S. Chiarloni, Le recenti riforme del processo civile. Torino, 2007.<br /><br /><br /><br /> ]]></description>
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<title>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORO A PROGETTO</title>
<link>http://www.cionfs.com/articlemarketing/economia-e-lavoro/professionisti/la-nuova-figura-del-lavoro-a-progetto.html</link>
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<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:24:50 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[ <br />INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO<br /><br />La normativa del lavoro a progetto ha una forte impronta antifraudolenta perch&#195;&#169; il numero dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata &#195;&#168; aumentato in misura considerevole, ed essi molto spesso mascherano veri e propri rapporti di lavoro subordinato.<br />Tuttavia, allo stato, accanto al rapporto di collaborazione subordinata esiste anche una collaborazione continuativa e coordinata individuata da un progetto che deve essere determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.<br />In questo contesto e con l&#226;&#8364;&#8482;intento di soddisfare l&#226;&#8364;&#8482;interesse dell&#226;&#8364;&#8482;imprenditore alla temporaneit&#195;&#160; del vincolo contrattuale, il legislatore ha elevato al rango di tipo legale il lavoro a progetto.<br />La disciplina di questo tipo consente al committente di recedere ad nutum e in termini di costi previdenziali &#195;&#168; assai meno onerosa del lavoro subordinato.<br />Nel contempo questo legislatore per scoraggiare gli intenti elusivi dell&#226;&#8364;&#8482;imprenditore, ampiamente diffusi nelle precedenti collaborazioni continuative e coordinate, ha stabilito che questi rapporti instaurati senza l&#226;&#8364;&#8482;individuazione di uno specifico progetto si considerano subordinati sin dalla costituzione.     <br />Tuttavia, non sembra che il progetto sia idoneo a realizzare l&#226;&#8364;&#8482;obiettivo, perch&#195;&#169; lo stesso legislatore non ha chiarito cosa sia il progetto.<br />In realt&#195;&#160; bisogna chiedersi se l&#226;&#8364;&#8482;esistenza del tipo legale &#226;&#8364;&#339;lavoro a progetto&#226;&#8364;, al di l&#195;&#160; della sua valenza antifraudolenta, influir&#195;&#160; sull&#226;&#8364;&#8482;interpretazione dell&#226;&#8364;&#8482;art. 2094 codice civile, e pi&#195;&#185; precisamente se favorir&#195;&#160; quell&#226;&#8364;&#8482;interpretazione che identifica nel potere direttivo la scriminante della fattispecie lavoro subordinato, e quindi riduce la sua tendenza omnipervasiva a coprire ogni forma di collaborazione lavorativa.<br />Certamente, la coordinazione nel concreto svolgimento del rapporto non si distingue agevolmente dalla subordinazione, e tale inconveniente pu&#195;&#178; essere attenuato ma non eliminato se si considera che dal punto di vista sistematico il lavoro a progetto, lungi dal costituire un tertium genus, &#195;&#168; un sottotipo del contratto d&#226;&#8364;&#8482; opera.<br />Questa proposta di inquadramento sistematico, giustificata dal fatto che il lavoro a progetto presenta tutti i connotati del contratto di opera pi&#195;&#185; altri ancora, ha il vantaggio di collocare, senza incertezze, nell&#226;&#8364;&#8482;area del lavoro autonomo il rapporto di lavoro a progetto e, conseguentemente di applicare ad esso, per le parti non regolate, la disciplina del contratto d&#226;&#8364;&#8482;opera. Risulta, dunque, definitivamente abbandonata la strada della tipizzazione di un tertium genus contrattuale, collocato in un&#226;&#8364;&#8482;area intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.<br />L&#226;&#8364;&#8482;opzione concettuale di considerare il lavoro coordinato e continuativo come una forma di lavoro autonomo genuino, e dunque di prevenire un utilizzo improprio di tale figura, si &#195;&#168; conseguenzialmente tradotta in un&#226;&#8364;&#8482;operazione di politica legislativa volta a far transitare quanti pi&#195;&#185; rapporti possibili dall&#226;&#8364;&#8482;incerta area del lavoro c.d. grigio o atipico agli schemi del lavoro dipendente, opportunamente ampliati e diversificati in funzione di questo obiettivo di sostanziale rimodulazione delle tutele verso forme di flessibilit&#195;&#160; regolata e controllata coerente con l&#226;&#8364;&#8482;evoluzione dei rapporti economici e sociali. <br />Pertanto, con la regolazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalit&#195;&#160; a progetto, una variegata tipologia di rapporti di lavoro atipici e di difficile classificazione verr&#195;&#160; ricondotta lungo i binari della legalit&#195;&#160;. Obiettivo questo che comporta una rigorosa azione di contrasto delle forme abusive e irregolari di utilizzo di questo schema contrattuale.<br />La nuova disciplina, infatti, cerca di delineare una trama di tutele sostanziali di base per i collaboratori coordinati e continuativi genuini, in ragione di un rapporto di lavoro che ancorch&#195;&#169; autonomo, pu&#195;&#178; ingenerare situazioni di dipendenza socio economica nei confronti del committente, specie nei casi in cui la prestazione viene resa in regime di monocommittenza e per una durata considerevole.<br />Nel suo complesso, dunque, l&#226;&#8364;&#8482;intervento sulle collaborazioni coordinate e continuative nella modalit&#195;&#160; a progetto &#195;&#168; un&#226;&#8364;&#8482;operazione coerente con le prospettive evolutive della materia prospettate nel Libro Bianco, in quanto il nucleo di tutele assegnato al collaboratore a progetto consente di adeguare il trattamento dello stesso ai principi minimi di civilt&#195;&#160; giuridica, soprattutto con riguardo alle ipotesi in cui sia pi&#195;&#185; intensa la sua posizione di dipendenza socio-economica in forza, ad esempio della pattuizione di un rapporto di esclusiva.<br />Siamo in ogni caso ben lontani dal registrare un processo di progressivo avvicinamento delle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro subordinato. L&#226;&#8364;&#8482;esiguit&#195;&#160; della disciplina di tutela del collaboratore coordinato e continuativo, che &#195;&#168; e resta sul piano giuridico un lavoratore autonomo, e la rigorosa azione di contrasto alle collaborazioni fittizie depongono semmai nel senso contrario. <br /><br />L&#226;&#8364;&#8482;ART. 409, Numero 3, codice procedura civile COME DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL LAVORO A PROGETTO<br />La disciplina del lavoro a progetto contenuta negli artt. 61 &#226;&#8364;&#8220; 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pu&#195;&#178; considerarsi l&#226;&#8364;&#8482;epilogo normativo di un intenso dibattito, intervenuto nel corso degli ultimi trenta anni in dottrina e anche a livello di politica legislativa, sull&#226;&#8364;&#8482;opportunit&#195;&#160; o meno di individuare un&#226;&#8364;&#8482;autonoma fattispecie per i rapporti di lavoro autonomo continuativo.<br />D&#226;&#8364;&#8482;altra parte, lo stesso art. 61 richiama i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 409 codice procedura civile, confermando cos&#195;&#172; la stretta derivazione della nuova figura del lavoro a progetto dalla categoria dei rapporti menzionati dalla norma processuale.<br />Questa disposizione rubricata &#226;&#8364;&#339;Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza&#226;&#8364; annovera fra le controversie individuali di lavoro anche quelle che originano da &#226;&#8364;&#166;. &#226;&#8364;rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato&#226;&#8364;.<br />Il significato dell&#226;&#8364;&#8482;art. 409 numero 3 codice procedura civile, va ravvisato nella sottrazione dall&#226;&#8364;&#8482;area del lavoro subordinato tipico di una serie di rapporti di lavoro che, sociologicamente possono essere considerati atipici, e che giuridicamente possono essere qualificati come rapporti di lavoro dedotti in schemi contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato generato da un contratto atipico.<br />La mancanza del vincolo della subordinazione caratterizza il rapporto di lavoro parasubordinato.<br />Il legislatore ha inteso, infatti, tenere conto della particolare affinit&#195;&#160; di alcune situazioni del lavoro autonomo con quelle del lavoro dipendente, tale da giustificare l&#226;&#8364;&#8482;estensione al primo di alcune tutele processuali, proprie di quest&#226;&#8364;&#8482;ultimo.<br />All&#226;&#8364;&#8482;omologazione sul piano processuale del lavoro c.d. parasubordinato al lavoro subordinato, corrisponde l&#226;&#8364;&#8482;estensione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di talune garanzie poste a tutela del lavoratore dipendente, in ragione dell&#226;&#8364;&#8482;affinit&#195;&#160; ontologica fra le due figure.<br />Infatti, il rapporto di lavoro parasubordinato caratterizzato dalla prestazione d&#226;&#8364;&#8482;opera continuativa e coordinata, nonch&#195;&#169; prevalentemente personale, e che costituisce pur sempre un&#226;&#8364;&#8482;ipotesi di lavoro autonomo, si differenzia dal lavoro subordinato per la mancanza, appunto, del vincolo di subordinazione.   <br />Gli elementi costitutivi di un rapporto parasubordinato sono rinvenuti dalla Corte di Cassazione nella continuit&#195;&#160;, nella coordinazione e nel carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro, non costituisce, invece, elemento essenziale lo stato di debolezza contrattuale del lavoratore.<br />La dottrina e la giurisprudenza, nel corso dell&#226;&#8364;&#8482;ultimo trentennio, si sono impegnate per chiarire, in primo luogo, il significato giuridico dei caratteri della prestazione e cio&#195;&#168; la continuit&#195;&#160;, la coordinazione e il carattere prevalentemente personale e in secondo luogo precisando l&#226;&#8364;&#8482;oggetto della prestazione.<br />Quanto all&#226;&#8364;&#8482;oggetto si deve osservare che il termine opera a rigore, dovrebbe essere inteso come opus, ma la giurisprudenza, anche in ragione della continuit&#195;&#160; che connota l&#226;&#8364;&#8482;opera, ha riferito indifferentemente questo termine non solo all&#226;&#8364;&#8482;opus ma anche alle operae.<br />In altri termini la prestazione di opera continuativa di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 409 n. 3, codice procedura civile, pu&#195;&#178; avere come oggetto, secondo la giurisprudenza, sia l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; del collaboratore, sia l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione di pi&#195;&#185; opere, ossia di risultati collegati da un nesso di continuit&#195;&#160;.<br />La Corte di Cassazione ha ravvisato l&#226;&#8364;&#8482;elemento della continuit&#195;&#160;, allorch&#195;&#169;, si sia in presenza di un rapporto di durata, come quello implicante attivit&#195;&#160; di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina le prestazioni dei vari collaboratori autonomi, assumendo nei loro riguardi una posizione di preminenza economica, paragonabile a quella del datore di lavoro.<br />La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il requisito della continuit&#195;&#160; ricorre quando la prestazione lavorativa implica una reiterazione delle prestazioni lavorative, ovvero quando il rapporto non si esaurisce con l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione di una prestazione occasionale ma importi un insieme di prestazioni che, nel complesso possono essere considerate come un'unica collaborazione, tendente a soddisfare un interesse duraturo del committente pi&#195;&#185; ampio di quello derivante dal singolo adempimento.<br />Ai sensi dell&#226;&#8364;&#8482;art. 409, n. 3, codice procedura civile, la prestazione lavorativa oltre che continuativa deve essere coordinata. Secondo la giurisprudenza, il requisito della coordinazione mette in evidenza il profilo organizzativo del rapporto di collaborazione ed indica il collegamento funzionale tra l&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; del prestatore d&#226;&#8364;&#8482;opera e quella del committente. Tuttavia, il suddetto collegamento funzionale si realizza in modo diverso nei rapporti di lavoro in cui la prestazione sia coordinata e nei rapporti di lavoro in cui essa sia subordinata.<br />Infatti, nel lavoro subordinato si realizza attraverso l&#226;&#8364;&#8482;esercizio del potere direttivo configurato come potere del datore di lavoro di conformazione della prestazione dovuta, e potere di determinare unilateralmente le modalit&#195;&#160; di esecuzione della prestazione  mentre, nel lavoro coordinato, tale collegamento si realizza soltanto attraverso l&#226;&#8364;&#8482;esercizio del potere del committente di conformazione della prestazione dovuta.<br />Si pu&#195;&#178; dire che tra potere direttivo del datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, e potere di coordinamento del committente nel lavoro coordinato sia riscontrabile sul piano teorico una differenza di ordine qualitativo, e tuttavia, nel concreto svolgimento del rapporto, la suddetta differenza di ordine qualitativo tra i due poteri pu&#195;&#178; sfumare in una differenza di ordine quantitativo, sicch&#195;&#168; diventa difficile, in questi casi, per il giudice individuare la linea di confine tra lavoro subordinato e lavoro coordinato.<br />Infine, il carattere prevalentemente personale della prestazione va inteso nel senso che il prestatore di opera pu&#195;&#178; avvalersi di collaboratori, ma l&#226;&#8364;&#8482;apporto degli stessi deve risultare suvvalente rispetto allo svolgimento personale della sua prestazione di lavoro.<br />In particolare, la valutazione del giudice deve tenere conto non solo del numero dei collaboratori ma anche della natura meramente esecutiva e secondaria delle prestazioni svolte da questi ultimi.<br /><br />IL LAVORO A PROGETTO<br />Dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 276/2003, l&#226;&#8364;&#8482;ordinamento giuridico ospita una nuova forma contrattuale denominata &#226;&#8364;&#339;lavoro a progetto&#226;&#8364; presentata dal Governo come il principale rimedio contro l&#226;&#8364;&#8482;abuso delle collaborazioni coordinate e continuative. <br />Secondo gli estensori della riforma il nuovo istituto costituirebbe la &#226;&#8364;&#339;pietra angolare&#226;&#8364; della normativa, e sarebbe in grado di &#226;&#8364;&#339;fare pulizia delle finte Co. Co. Co.&#226;&#8364; eliminando &#226;&#8364;&#339;quelle forme di precariet&#195;&#160; e flessibilit&#195;&#160; improprie, che hanno sino ad oggi pesantemente distorto e inquinato la concorrenza tra imprese a scapito delle tutele di chi lavora&#226;&#8364;.<br />Alla normativa del lavoro a progetto sono destinati gli artt. 61- 69, Titolo VII, capo I del decreto legislativo n. 276/2003. In base alla norma di apertura, nella quale &#195;&#168; contenuta la definizione e il campo di applicazione della disciplina, &#226;&#8364;&#339;i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincoli di subordinazione di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 409 numero 3, codice procedura civile  devono essere riconducibili a uno pi&#195;&#185; progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l&#226;&#8364;&#8482;organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l&#226;&#8364;&#8482;esecuzione dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; lavorativa&#226;&#8364;.<br />Purtroppo, per&#195;&#178;, il testo normativo non brilla per chiarezza n&#195;&#169; nell&#226;&#8364;&#8482;individuazione della fattispecie n&#195;&#169; nella previsione delle sanzioni.<br />Quanto alla nuova fattispecie, il primo problema deriva dal fatto che l&#226;&#8364;&#8482;art. 61, comma I, non si limita ad individuare i connotati del lavoro a progetto, ma li innesta sui rapporti di collaborazione continuativa e coordinata prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 409, numero 3, codice procedura civile.<br />Questo innesto non risulta sempre riuscito e coerente perch&#195;&#169;, talvolta, i dati identificativi della nuova fattispecie risultano in contrasto con i caratteri dei rapporti di collaborazione di cui all&#226;&#8364;&#8482;art. 409 codice procedura civile; sicch&#195;&#168; allo stato la figura del lavoro a progetto risulta assai controversa per l&#226;&#8364;&#8482;esistenza di interpretazioni contrastanti, che possono essere grosso modo ordinate secondo due indirizzi interpretativi.<br />Secondo il primo la nuova fattispecie &#195;&#168; inclusiva e cio&#195;&#168; ricalca sostanzialmente quella dell&#226;&#8364;&#8482;art. 409, n. 3, codice procedura civile con l&#226;&#8364;&#8482;aggiunta del progetto.<br />I fautori del secondo orientamento ritengono che la fattispecie sia esclusiva, tendendo di valorizzare i connotati del lavoro a progetto al fine di distinguerlo dalle collaborazioni continuative e coordinate gi&#195;&#160; esistenti, in coerenza con la funzione antifraudolenta della nuova disciplina.<br />La ratio perseguita dalla nuova disciplina &#195;&#168; duplice: da un lato, la restituzione di trasparenza al mercato, attraverso l&#226;&#8364;&#8482;eliminazione dell&#226;&#8364;&#8482;utilizzo fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative, d&#226;&#8364;&#8482;altro lato la &#226;&#8364;&#339;graduazione delle discipline&#226;&#8364;, realizzata attraverso una parallela graduazione delle fattispecie, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato e a progetto, lavoro subordinato, onde riuscire a dotare qualsiasi forma di lavoro di un minimum di tutela, via via crescente a seconda del grado di inserimento del lavoratore in azienda. Invero, fino ad oggi, all&#226;&#8364;&#8482;interno di quel trittico poteva ritenersi raggiunto un equilibrio affidato a meccanismi spontanei di autoregolamentazione, grazie, in particolare, alle fattispecie &#226;&#8364;&#339;aperte&#226;&#8364; del lavoro parasubordinato e del lavoro autonomo che rappresentavano una reciproca valvola di sfogo, nel senso che ci&#195;&#178; che non era parasubordinato , era autonomo, e viceversa.<br />Lo scenario post-riforma si presenta, invece dominato da fattispecie che operano in modo inclusivo, vale a dire sulla base di requisiti positivi, per cui non &#195;&#168; pi&#195;&#185; possibile sostenere che ci&#195;&#178; che non rientra nell&#226;&#8364;&#8482;una pu&#195;&#178; rientrare nell&#226;&#8364;&#8482;altra; ovvero che &#195;&#168; sufficiente che non ci siano gli indici della subordinazione per aversi autonomia o parasubordinazione e viceversa.<br /><br />I requisiti identificativi della nuova fattispecie:IL PROGETTO<br />Tra i requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati dall&#226;&#8364;&#8482;art. 409, numero 3, codice procedura civile, campeggia il progetto e il programma.L&#226;&#8364;&#8482;esistenza di uno specifico &#226;&#8364;&#339;progetto o programma di lavoro o fase di esso&#226;&#8364; rappresenta il contrassegno di genuinit&#195;&#160; dell&#226;&#8364;&#8482;autonomia del rapporto richiesto dal legislatore, in assenza del quale, alla stregua dell&#226;&#8364;&#8482;art. 69, decreto legislativo n. 276/2003, il rapporto si considera subordinato a tempo indeterminato. Del progetto o programma si sono fornite due interpretazioni, l&#226;&#8364;&#8482;una forte e restrittiva, l&#226;&#8364;&#8482;altra debole e estensiva.<br />La prima &#195;&#168; stata elaborata nel momento immediatamente successivo all&#226;&#8364;&#8482;emanazione del decreto  decreto legislativo  276/2003, alla sua stregua, il progetto deve essere connotato da una ideazione ovvero da un contenuto creativo ed eccezionale, non riconducibile ai normali assetti produttivi aziendali.<br />Pi&#195;&#185; sdrammatizzante, la seconda lettura, per cui il progetto costituisce una mera modalit&#195;&#160; organizzativa della prestazione, una specie di &#226;&#8364;&#339;contenitore&#226;&#8364; all&#226;&#8364;&#8482;interno del quale la prestazione deve essere eseguita.<br />In tal senso si &#195;&#168; espressa, oltre che autorevole parte della dottrina, la circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004, oggetto del progetto pu&#195;&#178; essere qualsiasi attivit&#195;&#160;, anche ordinaria, connessa all&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; principale o accessoria dell&#226;&#8364;&#8482;impresa, che risulti ben identificabile sulla base di un risultato, che a sua volta pu&#195;&#178; configurarsi come finale o parziale.<br />Dalla lettera dell&#226;&#8364;&#8482;articolo 67 del decreto risulta che il progetto, il programma o la fase di esso costituiscono l&#226;&#8364;&#8482;oggetto del contratto, nel senso che il progetto, pur essendo determinato dal committente, &#195;&#168; dedotto in contratto e perci&#195;&#178; deve essere approvato dalle parti con una clausola apposita (art. 62, comma 1, lettera b). <br />Esso quindi &#195;&#168; parte integrante del contratto, e il documento che lo contiene, di norma, &#195;&#168; allegato al contratto ai fini della prova. Attraverso la definizione del &#226;&#8364;&#339;progetto, programma di lavoro o fase di esso&#226;&#8364; si richiede, infatti, alle parti contrattuali di esplicitare nella fase di costruzione del programma negoziale le modalit&#195;&#160; con le quali il risultato dedotto in obbligazione deve essere autonomamente realizzato dal collaboratore e, in particolare, le forme di coordinamento, anche temporale, del lavoratore a progetto al committente nella fase di esecuzione del contratto.<br />In altri termini, l&#226;&#8364;&#8482;oggetto del contratto, e in particolare la prestazione lavorativa eseguita in autonomia, deve essere sin dall&#226;&#8364;&#8482;inizio precisata nelle sue caratteristiche specifiche e nelle concrete modalit&#195;&#160; esecutive in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo necessario per il suo raggiungimento.<br />Si tratta ora di stabilire, se il lavoro a progetto comporti a carico del collaboratore l&#226;&#8364;&#8482;adempimento di un obbligazione di mezzi o di risultato. L&#226;&#8364;&#8482;articolo 61, stabilisce che il progetto &#195;&#168; gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; il riferimento esplicito al risultato, induce a ritenere preferibile la seconda tesi.<br />Se, dunque, l&#226;&#8364;&#8482;obbligazione del lavoratore a progetto &#195;&#168; un obbligazione di risultato, il nuovo contratto non ha per oggetto il lavoro in s&#195;&#169; per s&#195;&#169; considerato, ossia l&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; o il comportamento del prestatore di lavoro, ma un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; qualificata da un risultato.<br />A conferma di questa tesi soccorre anche l&#226;&#8364;&#8482;articolo 62. La disposizione, infatti, prevede clausole apposite e distinte per il progetto, che deve essere dedotto in contratto nel suo contenuto caratterizzante (articolo 62, lett. b), e per le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente ossia per le modalit&#195;&#160; di esecuzione della prestazione .<br />Se ne deduce che al progetto compete indicare le caratteristiche dell&#226;&#8364;&#8482;opus o del servizio e non anche le modalit&#195;&#160; di esecuzione della prestazione lavorativa.<br />D&#226;&#8364;&#8482;altra parte, &#195;&#168; opportuno osservare che nel caso in esame il riferimento all&#226;&#8364;&#8482;obbligazione di risultato serve ad identificare l&#226;&#8364;&#8482;oggetto dell&#226;&#8364;&#8482;obbligazione del lavoratore a progetto, che si concreta in un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; qualificata da un risultato, pertanto, non rileva giuridicamente lo svolgimento diligente del lavoro in s&#195;&#169; per s&#195;&#169; considerato, ma il compimento o meglio il completamento del servizio, che avendo un inizio e necessariamente una fine di esecuzione, ha una sua indivisibilit&#195;&#160;, unit&#195;&#160; e identit&#195;&#160;. Cos&#195;&#172;, in coerenza con il dato normativo che prevede l&#226;&#8364;&#8482;estinzione dell&#226;&#8364;&#8482;obbligazione alla realizzazione del progetto, se il progetto non si realizza, dovr&#195;&#160; essere il collaboratore a dimostrare che la mancata realizzazione non deriva da una causa a lui imputabile.<br />Solo nei limiti in cui riesce a fornire detta prova, egli sar&#195;&#160; esonerato dalla responsabilit&#195;&#160; per inadempimento e, anzi, ai sensi dell&#226;&#8364;&#8482;art. 2228 codice civile, avr&#195;&#160; comunque diritto ad un compenso in relazione all&#226;&#8364;&#8482;utilit&#195;&#160; della parte di opera eventualmente compiuta.<br />In conclusione, la determinazione del progetto da parte del committente non pu&#195;&#178; risolversi n&#195;&#169; in un generico programma aziendale n&#195;&#169; in un&#226;&#8364;&#8482;asettica e preventiva descrizione del contenuto e delle modalit&#195;&#160; di esecuzione della prestazione, ma deve indicare il risultato e perci&#195;&#178; le caratteristiche dell&#226;&#8364;&#8482;opus o del servizio o degli opera o servizi che il lavoratore si impegna a realizzare.<br />A fronte del requisito della specificit&#195;&#160; che, ai sensi dell&#226;&#8364;&#8482;art. 61 del decreto n. 276, deve connotare il progetto &#195;&#168; stato sostenuto che la prestazione lavorativa diretta a realizzare il progetto, non dovrebbe rientrare tra quelle normalmente svolte dai dipendenti del committente.<br />L&#226;&#8364;&#8482;eccezionalit&#195;&#160; del progetto, tuttavia, non pu&#195;&#178; essere desunta, in mancanza di altri elementi, dal solo carattere della specificit&#195;&#160;, perch&#195;&#169; &#226;&#8364;&#339;specifico&#226;&#8364; non significa anche necessariamente &#226;&#8364;&#339;eccezionale&#226;&#8364;.<br />Il progetto &#195;&#168; specifico quando individua chiaramente il risultato produttivo da realizzare in tutte le sue caratteristiche, ma ci&#195;&#178; non consente anche di affermare che l&#226;&#8364;&#8482;opera realizzata debba essere di natura diversa dai normali risultati produttivi dell&#226;&#8364;&#8482;azienda committente.<br />&#195;&#710; certamente vero che la diversa conclusione, appare in linea con la finalit&#195;&#160; antifraudolenta del Decreto 276/2003, ma occorre anche rilevare che i rischi di elusione connessi alle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative sono, invece, destinati a diminuire quando si fa riferimento al contratto di lavoro a progetto. Questo, infatti, al contrario di quelle, richiede precisi requisiti formali e sostanziali, tra l&#226;&#8364;&#8482;altro assistiti da un apparato sanzionatorio molto incisivo. L&#226;&#8364;&#8482;art. 61 menziona accanto al progetto specifico, anche il programma e la fase.<br />Fermo restando che sia il programma che la fase, come il progetto, costituiscono l&#226;&#8364;&#8482;oggetto del contratto, &#195;&#168; necessario accertare se i due termini progetto e programma abbiano una funzione diversa. Qualche interprete propende per la soluzione negativa affermando che i due termini si colorano a vicenda.<br />In realt&#195;&#160;, un enunciato normativo non dovrebbe contenere sinonimi, e pure bisogna riconoscere che non &#195;&#168; agevole individuare una differenza funzionale tra il progetto e il programma.<br />Dal dato normativo si evince che il progetto deve essere specifico, mentre questo attributo non &#195;&#168; riferito al programma, conseguenzialmente, si potrebbe sostenere che il progetto per la sua specificit&#195;&#160; si caratterizza rispetto al programma, per la singolarit&#195;&#160; dell&#226;&#8364;&#8482;opus o del servizio.<br />Viceversa, il programma potrebbe avere come oggetto una pluralit&#195;&#160; di opera o la reiterazione di un medesimo opus per un determinato tempo, e potrebbe riguardare una serie di opera o servizi, integrativi anche in termini di orario, di prestazioni normalmente svolte dai prestatori dell&#226;&#8364;&#8482;impresa committente.<br />Infine,dovrebbe escludersi la rinnovazione del contratto a progetto per la specificit&#195;&#160; del medesimo, mentre si potrebbe ammetterne la rinnovazione se il contratto fosse a programma.<br />Come si &#195;&#168; detto il testo normativo non consente di assegnare significati certi e diversi ai due termini, con la conseguenza che sar&#195;&#160; la giurisprudenza a stabilire, non solo il significato e la funzione del progetto specifico e del programma, ma anche l&#226;&#8364;&#8482;eventuale diversit&#195;&#160; di funzioni.       <br /><br />5-LA SPECIFICIT&#195; DEL PROGETTO NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />La dottrina nell&#226;&#8364;&#8482;analizzare l&#226;&#8364;&#8482;istituto del lavoro a progetto si &#195;&#168; a lungo dibattuta nella ricerca semantica del diverso significato dei termini progetto e programma.<br />In merito erano emerse due linee interpretative divergenti: per la prima, il programma/progetto dovrebbe presentare caratteristiche di originalit&#195;&#160;, individuabile in un contenuto ideativo; mentre per la seconda, esso potrebbe invece avere ad oggetto la realizzazione di qualsiasi opera e servizio, purch&#195;&#168; svolte in modo autonomo e non subordinato.<br />Nell&#226;&#8364;&#8482;ambito della definizione e differenziazione tra le nozioni di progetto e programma, si &#195;&#168; sostenuto che il primo sarebbe caratterizzato per la sua funzionalit&#195;&#160; ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, ed il secondo per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. <br />In ambedue le accezioni, il risultato diventa un fattore chiave che rende ragione dell&#226;&#8364;&#8482;autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalit&#195;&#160; di realizzazione, e ci&#195;&#178; perch&#195;&#169; l&#226;&#8364;&#8482;interesse del creditore &#195;&#168; relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilit&#195;&#160; di una prestazione di lavoro eterodiretta.<br />Il progetto, allora, deve essere dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all&#226;&#8364;&#8482;impresa quale adempimento della propria obbligazione, di un&#226;&#8364;&#8482;obbligazione ad adempimento istantaneo seppure a esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente.<br />Questa proposta dottrinale, ha cos&#195;&#172; sostenuto che il progetto dovrebbe consistere in una ideazione per lo pi&#195;&#185; accompagnata da uno studio relativo alle possibilit&#195;&#160; di attuazione o di esecuzione determinato unilateralmente dal committente, e pertanto esso dovrebbe essere specifico e riguardare un opus o un servizio ben individuati.<br />Parte della giurisprudenza, invece, mostra adesione alla tesi secondo cui, manca una significativa differenza tra i due concetti, costituendo la locuzione una endiadi, con la quale il legislatore richiede alle parti la predisposizione e l&#226;&#8364;&#8482;esposizione di un piano ben identificato e definito che indichi un&#226;&#8364;&#8482;azione  o un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; che si intende realizzare e che diventa oggetto della prestazione del collaboratore autonomo. <br />Ci&#195;&#178; che viene richiesto al committente &#195;&#168; di esplicitare ex ante, in forma scritta, l&#226;&#8364;&#8482;obiettivo che l&#226;&#8364;&#8482;azione si prefigge di raggiungere, che pu&#195;&#178; anche riguardare un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; rientrante nel normale ciclo produttivo, ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente funzionalizzata a quell&#226;&#8364;&#8482;obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile. <br />In senso contrario si &#195;&#168; espressa la Corte di appello di Firenze con la recente sentenza del 29/01/2008, n. 100. Nella sentenza in esame la Ko S.p.A impugna la sentenza del tribunale di Arezzo  che ha respinto l&#226;&#8364;&#8482;opposizione da essa proposta al verbale di accertamento in data 22 novembre 2005 con cui l&#226;&#8364;&#8482;Inps, disconoscendo la natura di co.co.pro. di due contratti, affermava la natura subordinata dei rapporti.  <br />La societ&#195;&#160; ribadisce l&#226;&#8364;&#8482;esistenza di progetti per l&#226;&#8364;&#8482;organizzazione e lo sviluppo all&#226;&#8364;&#8482;interno dei supermercati gestiti del banco vendita macelleria e carni fresche, quindi, richiama la circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro, con cui viene fornita l&#226;&#8364;&#8482;interpretazione delle previsioni di legge e si chiarisce da un lato che la richiesta della forma scritta &#195;&#168; da intendersi ad probationem e non ad substantiam, e critica la decisione gravata per non avere ammesso la prova contraria alla presunzione semplice dell&#226;&#8364;&#8482;esistenza in caso di assenza di progetto di altro rapporto di lavoro autonomo, citando al proposito precedenti giurisprudenziali.<br />Conclude, pertanto, per la riforma della decisione appellata e per la declaratoria che i signori Nu. e Ca. hanno prestato in suo favore prestazioni di natura autonoma in base al contratto di collaborazione a progetto stipulato e che nulla &#195;&#168; dovuto all&#226;&#8364;&#8482;Inps di quanto preteso con il verbale di accertamento impugnato.<br />La Corte di Appello ha ritenuto l&#226;&#8364;&#8482;impugnazione infondata, confermando di conseguenza la sentenza del Tribunale di Arezzo, essendo il verbale di accertamento dei funzionari Inps, corretto nella valutazione in fatto e legittimo riguardo alla interpretazione giuridica della fattispecie.<br />La Corte ha, infatti, sostenuto che il contenuto caratterizzante il c.d. contratto di lavoro a progetto, richiede un effettivo progetto, inteso come genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacit&#195;&#160; specialistica, di una collaborazione anche particolarmente circoscritta ad un segmento distinto della sua ampia organizzazione produttiva per la soddisfazione di esigenze particolari e puntuali dell&#226;&#8364;&#8482;andamento del ciclo di produzione ovvero anche in occasione di riassetto/miglioramento di esso. <br />Si richiede, che il progetto deve perseguire il raggiungimento di un obbiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attivit&#195;&#160; consulenziale, ossia con un peculiare apporto ideativo, mentre il programma rimanda in maggior misura ad attivit&#195;&#160; chiamate a realizzare una nuova modalit&#195;&#160; organizzativa e temporale della struttura del committente.<br />Con specifico riferimento all&#226;&#8364;&#8482;identificazione del progetto, la sentenza ha sostenuto che il contenuto progettuale richiede un apporto al committente di una capacit&#195;&#160; specialistica che possa soddisfare esigenze particolari e puntuali dell&#226;&#8364;&#8482;andamento del ciclo di produzione, o di riassetto/miglioramento di esso.<br />Secondo questa particolare accezione, il progetto deve pertanto risultare funzionale al raggiungimento di un particolare obiettivo tecnico, da perseguire attraverso un intervento del collaboratore, chiamato a svolgere una attivit&#195;&#160; consulenziale caratterizzata da uno specifico apporto ideativo: mentre la nozione di programma si attaglia ad attivit&#195;&#160; destinate a realizzare una nuova modalit&#195;&#160; organizzativa e temporale della struttura del committente. Ambedue sono pertanto caratterizzate da un significativo, contenuto creativo, destinato a qualificare l&#226;&#8364;&#8482;opera consulenziale.<br />La sentenza in esame ha essenzialmente ritenuto necessario per il riconoscimento del contratto a progetto, la rilevazione di un elemento di specialit&#195;&#160; inteso come eccezione al principio di normalit&#195;&#160;, a sua volta identificabile  in un genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacit&#195;&#160; specialistica, funzionale al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attivit&#195;&#160; consulenziale, con un peculiare apporto ideativo.<br />In sostanza, ai requisiti tipici della specificit&#195;&#160; dell&#226;&#8364;&#8482;incarico, e della temporaneit&#195;&#160; della relativa esecuzione la sentenza ha sostanzialmente aggiunto/sostituito quelli della specialit&#195;&#160; del contenuto ideativo dell&#226;&#8364;&#8482;apporto.<br />La sentenza richiede che il conferimento dell&#226;&#8364;&#8482;incarico debba rivestire uno specifico e sofisticato contenuto intellettivo/ideativo, caratterizzato da un apporto innovativo rispetto agli strumenti organizzativi o alle tecnologie gi&#195;&#160; in uso nell&#226;&#8364;&#8482;impresa committente.<br />In questi termini, l&#226;&#8364;&#8482;Appello fiorentino si &#195;&#168; posto in radicale contrasto con la diffusa linea giurisprudenziale che da tempo aveva invece sostenuto che il progetto o programma di lavoro richiedesse essenzialmente l&#226;&#8364;&#8482;individuazione di un&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; espletata con caratteristiche di autonomia e come tale funzionale ad un risultato, riservando, alla magistratura il compito di verificare: a) che l&#226;&#8364;&#8482;obbligazione (la prestazione d&#226;&#8364;&#8482;opera) sia effettivamente riconducibile ad un opus (concordato dalle parti e dedotto nel contratto) b) che l&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; descritta nel progetto sia coerente rispetto a quel risultato.<br />Al committente &#195;&#168;, pertanto, richiesto di determinare preventivamente in modo puntuale l&#226;&#8364;&#8482;ambito nel quale la prestazione deve svolgersi e l&#226;&#8364;&#8482;obiettivo cui la stessa &#195;&#168; funzionalmente collegata, oltre alle modalit&#195;&#160; con cui deve essere resa e, in particolare, alle relative forme di coordinamento.<br />Tuttavia, da nessuna disposizione normativa &#195;&#168; dato ricavare l&#226;&#8364;&#8482;ulteriore esigenza che questo incarico debba rivestire un particolare contenuto ideativo, n&#195;&#169; implicare un apporto innovativo rispetto all&#226;&#8364;&#8482;organizzazione interna. In effetti, la diversa accezione proposta dalla Corte fiorentina sembra voler adombrare nel progetto una sorta di contenuto inventivo, non solo difficilmente compatibile con la diffusione del know how ormai acquisito nel mercato globalizzato, ma a maggior ragione addirittura incompatibile con gli elementi strutturali tipicamente pertinenti sia ad un progetto, ed ancor pi&#195;&#185; ad un programma.<br />&#195;&#710; cos&#195;&#172; che ad una nozione onnicomprensiva di progetto e programma di lavoro, si affiancano i requisiti che lo stesso deve necessariamente contenere: la specificit&#195;&#160; e la temporaneit&#195;&#160;.<br />La legge non richiede solo che il progetto esista, ma anche che sia specificatamente individuato nel contratto: l&#226;&#8364;&#8482;articolo  61 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 parla espressamente di riconducibilit&#195;&#160; &#226;&#8364;&#339;a uno o pi&#195;&#185; progetti specifici &#226;&#8364;&#166;&#226;&#8364;, mentre il successivo articolo 62 , sub b), esige che il contratto di lavoro a progetto, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante&#226;&#8364;&#166;&#226;&#8364;.<br />La giurisprudenza di merito si &#195;&#168; pi&#195;&#185; volte soffermata sulla necessit&#195;&#160; che il progetto sia specifico, non ritenendo ad esempio di riscontrare il requisito nel caso in cui lo stesso non venga indicato in modo puntuale, o si concretizzi nella mera descrizione delle mansioni del lavoratore, le quali non consentono di delimitare l&#226;&#8364;&#8482;obiettivo aziendale per il quale il collaboratore &#195;&#168; stato assunto.<br />A riguardo, parte della giurisprudenza attribuisce al progetto la funzione di indicare segmenti dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; organizzata dal committente ben identificati e definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale, consentendo la stipulazione di contratti a progetto solo in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate, anche se non necessariamente uniche e irripetibili.<br />Pertanto, pur volendo interpretare in termini estensivi la norma, il progetto non pu&#195;&#178; coincidere con l&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; aziendale, semmai con parte di essa. In merito alla mancata individuazione del progetto altra sentenza ritiene che si debba intendere &#226;&#8364;&#339;sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; di fatto svolta a quanto previsto dal contratto&#226;&#8364;. Altra sentenza ancora sostiene che il progetto deve caratterizzarsi per la specificit&#195;&#160;, dunque, &#226;&#8364;&#339;l&#226;&#8364;&#8482;organizzazione aziendale deve distinguersi dall&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; del collaboratore che ad essa si rapporta&#226;&#8364; (Trib. Torino, 15 aprile 2005).<br />Tale ultima sentenza segnala che si pu&#195;&#178; stipulare un contratto di lavoro a progetto anche per attivit&#195;&#160; lavorative che non hanno carattere specialistico o di elevato contenuto professionale, ma avverte che in quanto tale questo contratto non pu&#195;&#178; &#226;&#8364;&#339;riguardare prestazioni eventualmente identiche a parte dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; aziendale&#226;&#8364;. E ci&#195;&#178; nel senso che, sebbene non si debba necessariamente giungere ad &#226;&#8364;&#339;individualizzare&#226;&#8364; il progetto per ogni singolo collaboratore che operi sul medesimo contesto produttivo, commerciale o di servizio, non &#195;&#168; parimenti accettabile quella standardizzazione di contratti in tutto e per tutto identici fra loro che finisce per svilire la necessaria &#226;&#8364;&#339;specificit&#195;&#160;&#226;&#8364; del progetto richiesta dalla norma.<br />Nella costruzione del contratto a progetto, pertanto, tenendo conto delle indicazioni fornite dai giudici di merito, il Committente o Datore di Lavoro dovr&#195;&#160; aver cura di riempire di contenuto il progetto, mediante una chiara specificazione dell&#226;&#8364;&#8482;attivit&#195;&#160; negoziata, dalla quale si possa agevolmente distinguere l&#226;&#8364;&#8482;oggetto del contratto rispetto al pi&#195;&#185; generale ambito operativo del committente, differenziando, inoltre, lo specifico campo di azione dei singoli progetti che vengano affidati, contestualmente, a pi&#195;&#185; collaboratori, finalizzando distintamente i diversi profili di attivit&#195;&#160; affidati a ciascun collaboratore.<br />Sar&#195;&#160;, infatti, esclusiva cura del committente, secondo il dettato normativo del D. lgs. n. 276/2003, e non del collaboratore, individuare e determinare quel contenuto caratterizzante che rappresenta l&#226;&#8364;&#8482;oggetto del contratto di collaborazione prescelto: il tipo di apporto professionale o lavorativo che occorre al datore di lavoro e alla sua realt&#195;&#160; organizzativa &#195;&#168; conosciuto e desiderato solo dal committente. <br />Tant&#226;&#8364;&#8482;&#195;&#168; che stipulato il contratto, il committente non pu&#195;&#178; richiedere una prestazione lavorativa che sia esulante o esorbitante rispetto a quanto dedotto nel progetto, essendo egli del tutto privato dei poteri direttivi e organizzativi che soli consentono al datore di lavoro del lavoratore subordinato, di modificare e determinare in qualsiasi momento il contenuto della prestazione lavorativa che pu&#195;&#178; esigere dal dipendente. <br />L&#226;&#8364;&#8482;elemento della specificit&#195;&#160; del progetto &#195;&#168;, inoltre, al centro di altra recente pronuncia del Tribunale di Modena del 19 aprile 2006.<br />Secondo il Tribunale di Modena, la funzione propria del progetto sarebbe quella di delineare il risultato richiesto al collaboratore. Individuando nel risultato il requisito tipizzante del lavoro a progetto, formalizzato e delimitato in contratto, ne consegue per il Tribunale di Modena, che esso non deve essere generico, ma dotato di una sua compiutezza e autonomia, anche in quanto distinto dal risultato finale dell&#226;&#8364;&#8482;impresa.   <br />La caratteristica pregnante del progetto sarebbe la specialit&#195;&#160; intesa come eccezione al principio di normalit&#195;&#160;.<br />Il risultato resta ci&#195;&#178; che il collaboratore deve sempre tener presente nel realizzare il proprio lavoro, in base ad un progetto gestito autonomamente dal collaboratore.<br />Parlare di collaborazione in funzione del risultato, significa sostenere che esso non potrebbe mai essere quello aziendale, ossia quello cui tende l&#226;&#8364;&#8482;organizzazione del committente quale interesse finale dell&#226;&#8364;&#8482;impresa.<br />Il risultato, cui deve tendere l&#226;&#8364;&#8482;agire del collaboratore, deve restare quindi sempre quello specificato in progetto e &#226;&#8364;&#339; dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione reso all&#226;&#8364;&#8482;impresa quale adempimento della propria obbligazione, oggetto di un obbligazione ad adempimento istantaneo seppur ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente&#226;&#8364;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]></description>
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<title>Housekeeping Hotel Management: la cura dei dettagli</title>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:04:53 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ Si diffonde sempre di pi&#195;&#402;&#194;&#185; negli hotel la necessit&#195;&#402;&#194;&#160; di corsi di formazione del personale in ambito housekeeping. Per housekeeping management si intende la gestione della casa e quindi l'insieme di tutte quelle azioni volte alla pulizia, all'ordine, alla sicurezza (security housekeeping) e al mantenimento degli ambienti in cui gli ospiti soggiornano. Ordine e igiene svolgono un ruolo importante per la reputazione degli hotel; gli ospiti si sentono a proprio agio solo in un ambiente che &#195;&#402;&#194;&#168; pulito e ben ordinato, quindi la pulizia &#195;&#402;&#194;&#168; importante per la salute ma anche per il benessere di chi vive, anche temporaneamente, in un determinato ambiente. L' housekeeping in hotel identifica, inoltre, il reparto che presiede al mantenimento di tutti questi aspetti, diretto dall'housekeeping manager.<br /><br />Tra le varie attivit&#195;&#402;&#194;&#160; di pulizia e ordine di un hotel ricordiamo lo smaltimento dei rifiuti, la pulizia di superfici sporche, passare l'aspirapolvere e spolverare superfici. Ma ben pi&#195;&#402;&#194;&#185; importante &#195;&#402;&#194;&#168; la funzione housekeeping connessa al bilancio dell'hotel, ovvero al monitoraggio delle spese legate, ad esempio, all'acquisto degli strumenti e prodotti necessari all'espletamento dei servizi di pulizia e mantenimento degli ambienti. Tra gli strumenti e i prodotti necessari utilizzati dal servizio ai piani vi sono scope, aspirapolvere, spugne e detergenti specifici.<br /><br />La necessit&#195;&#402;&#194;&#160; degli hotel di rendere i propri ambienti ordinati e confortevoli e di offrire servizi specializzati alla clientela ha permesso la nascita di housekeeping agency che offrono servizi di consulenza e corsi di formazione nel settore turistico-alberghiero per coloro che vogliono intraprendere un percorso di crescita professionale negli hotel. Durante questi corsi &#195;&#402;&#194;&#168; possibile acquisire conoscenze specifiche in ambito housekeeping, tramite la definizione dei diversi ruoli, competenze e responsabilit&#195;&#402;&#194;&#160;. Housekeeping oggi non &#195;&#402;&#194;&#168; solo ordine e pulizia in un hotel, ma &#195;&#402;&#194;&#168; un modo di presentarsi, di curare e di coccolare la propria clientela attraverso la cura di ogni dettaglio. ]]></description>
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<title>Calcolare online plusvalenze e minusvalenze</title>
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<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:28:37 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[ In fase di alienazione dei beni strumentali &#195;&#402;&#194;&#168; necessario procedere alla determinazione delle <strong>plusvalenze o minisvalenze</strong>. Le plusvalenze o minusvalenze sono generate dal valore residuo del bene che si aliena a terzi. Il calcolo &#195;&#402;&#194;&#168; ripetitivo ma pu&#195;&#402;&#194;&#178; facilmente portare a qualche anomalia.
Tra i servizi del blog codiceazienda.it sar&#195;&#402;&#194;&#160; possibile rapidamente di individuare il <a href="http://www.codiceazienda.it/plusvalenze_minusvalenze" title="Calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze">valore delle plusvalenze o delle minusvalenze</a> in caso di cessione o dismissione di beni strumentali.<br />
Tramite l'inserimento di pochi e semplici dati sar&#195;&#402;&#194;&#160; possbile determinare il valore delle plusvalenze o delle minusvalenze derivanti dalle operazioni sui beni strumentali.
La parte interessante del servizio &#195;&#402;&#194;&#168; rappresentata dalla possibilit&#195;&#402;&#194;&#160; di ottenere anche le scritture contabili relative al calcolo della plusvalenza o della minusvalenza. Infatti tale procedura &#195;&#402;&#194;&#168; importante per provvedere all'eliminazione del bene dai libri contabili. La rilevazione della quota d'ammortamento dell'anno in corso, lo storno del fondo ammortamento con conseguente rettifica del valore residuo del bene, l'inserimento tra i conti economici della plusvalenza e della minusvalenza sono le operazioni contabili collegate a questo semplice calcolo.
Un servizio semplice che si va ad aggiungere agli altri servizi disponibili su codiceazienda.it. ]]></description>
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